RS 235.11
Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa)
L’ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa) attua la legge sulla protezione dei dati – ad esempio per la sicurezza dei dati, il diritto d’accesso e le notifiche all’IFPDT. Qui trova tutti gli articoli nel testo ufficiale, con spiegazioni in linguaggio semplice.
L’ordinanza attua la legge sulla protezione dei dati. Legge sulla protezione dei dati (LPD) →
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Sicurezza dei dati
- Art. 1Principi
- Art. 2Obiettivi
- Art. 3Provvedimenti tecnici e organizzativi
- Art. 4Verbalizzazione
- Art. 5Regolamento dei privati sul trattamento
- Art. 6Regolamento degli organi federali sul trattamento
Sezione 2: Trattamento da parte del responsabile del trattamento
Sezione 3: Comunicazione di dati personali all’estero
- Art. 8Valutazione dell’adeguatezza della protezione dei dati di uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale
- Art. 9Clausole contrattuali di protezione dei dati e garanzie specifiche
- Art. 10Clausole tipo di protezione dei dati
- Art. 11Norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati
- Art. 12Codici di condotta e certificazioni
Capitolo 2: Obblighi del titolare del trattamento
Capitolo 3: Diritti della persona interessata
Sezione 1: Diritto d’accesso
Sezione 2: Diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati
Capitolo 4: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di persone private
Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federali
Sezione 1: Consulente per la protezione dei dati
- Art. 25Nomina
- Art. 26Requisiti e compiti
- Art. 27Obblighi dell’organo federale
- Art. 28Servizio di contatto dell’IFPDT
Sezione 2: Obbligo di informare
- Art. 29Obbligo di informare in occasione della comunicazione di dati personali
- Art. 30Obbligo di informare in occasione del trattamento automatizzato di dati personali
Sezione 3: Notifica di progetti di trattamento automatizzato di dati personali all’IFPDT
Sezione 4: Sistemi pilota
- Art. 32Carattere imprescindibile del sistema pilota
- Art. 33Procedura di autorizzazione del sistema pilota
- Art. 34Rapporto di valutazione
Sezione 5: Trattamento di dati per scopi impersonali
Capitolo 6: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
- Art. 36Sede e segretariato permanente
- Art. 37Canale di comunicazione
- Art. 37aConclusione e modifica di dichiarazioni d’intenti
- Art. 38Comunicazione di decisioni, direttive e progetti
- Art. 39Trattamento di dati personali
- Art. 40Autocontrollo
- Art. 41Cooperazione con l’Ufficio federale della cibersicurezza
- Art. 42Registro delle attività di trattamento degli organi federali
- Art. 43Codice di condotta
- Art. 44Emolumenti
Capitolo 7: Disposizioni finali