Protezione dei dati per i privati in Svizzera

RS 235.11

Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa)

Stato: 1 dicembre 2025Verificato con Fedlex: 2 novembre 2026Versione ufficiale su Fedlex

L’ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa) attua la legge sulla protezione dei dati – ad esempio per la sicurezza dei dati, il diritto d’accesso e le notifiche all’IFPDT. Qui trova tutti gli articoli nel testo ufficiale, con spiegazioni in linguaggio semplice.

L’ordinanza attua la legge sulla protezione dei dati. Legge sulla protezione dei dati (LPD) →

  1. Capitolo 1: Disposizioni generali

    Sezione 1: Sicurezza dei dati

    1. Art. 1Principi
    2. Art. 2Obiettivi
    3. Art. 3Provvedimenti tecnici e organizzativi
    4. Art. 4Verbalizzazione
    5. Art. 5Regolamento dei privati sul trattamento
    6. Art. 6Regolamento degli organi federali sul trattamento

    Sezione 2: Trattamento da parte del responsabile del trattamento

    1. Art. 7Trattamento da parte del responsabile del trattamento

    Sezione 3: Comunicazione di dati personali all’estero

    1. Art. 8Valutazione dell’adeguatezza della protezione dei dati di uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale
    2. Art. 9Clausole contrattuali di protezione dei dati e garanzie specifiche
    3. Art. 10Clausole tipo di protezione dei dati
    4. Art. 11Norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati
    5. Art. 12Codici di condotta e certificazioni
  2. Capitolo 2: Obblighi del titolare del trattamento

    1. Art. 13Modalità dell’obbligo di informare
    2. Art. 14Conservazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
    3. Art. 15Notifica di violazioni della sicurezza dei dati
  3. Capitolo 3: Diritti della persona interessata

    Sezione 1: Diritto d’accesso

    1. Art. 16Modalità
    2. Art. 17Competenza
    3. Art. 18Termine
    4. Art. 19Eccezioni alla gratuità

    Sezione 2: Diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati

    1. Art. 20Portata del diritto
    2. Art. 21Requisiti tecnici per l’attuazione
    3. Art. 22Termine, modalità e competenza
  4. Capitolo 4: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di persone private

    1. Art. 23Consulente per la protezione dei dati
    2. Art. 24Eccezione all’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento
  5. Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federali

    Sezione 1: Consulente per la protezione dei dati

    1. Art. 25Nomina
    2. Art. 26Requisiti e compiti
    3. Art. 27Obblighi dell’organo federale
    4. Art. 28Servizio di contatto dell’IFPDT

    Sezione 2: Obbligo di informare

    1. Art. 29Obbligo di informare in occasione della comunicazione di dati personali
    2. Art. 30Obbligo di informare in occasione del trattamento automatizzato di dati personali

    Sezione 3: Notifica di progetti di trattamento automatizzato di dati personali all’IFPDT

    1. Art. 31Notifica di progetti di trattamento automatizzato di dati personali all’IFPDT

    Sezione 4: Sistemi pilota

    1. Art. 32Carattere imprescindibile del sistema pilota
    2. Art. 33Procedura di autorizzazione del sistema pilota
    3. Art. 34Rapporto di valutazione

    Sezione 5: Trattamento di dati per scopi impersonali

    1. Art. 35Trattamento di dati per scopi impersonali
  6. Capitolo 6: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

    1. Art. 36Sede e segretariato permanente
    2. Art. 37Canale di comunicazione
    3. Art. 37aConclusione e modifica di dichiarazioni d’intenti
    4. Art. 38Comunicazione di decisioni, direttive e progetti
    5. Art. 39Trattamento di dati personali
    6. Art. 40Autocontrollo
    7. Art. 41Cooperazione con l’Ufficio federale della cibersicurezza
    8. Art. 42Registro delle attività di trattamento degli organi federali
    9. Art. 43Codice di condotta
    10. Art. 44Emolumenti
  7. Capitolo 7: Disposizioni finali

    1. Art. 45Abrogazione e modifica di altri atti normativi
    2. Art. 46Disposizioni transitorie
    3. Art. 47Entrata in vigore