Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 27 OPDa

Obblighi dell’organo federale

Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federaliSezione 1: Consulente per la protezione dei dati

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 L’organo federale ha i seguenti obblighi nei confronti del consulente per la protezione dei dati:

  • a.

    gli concede l’accesso alle informazioni, ai documenti, ai registri delle attività di trattamento e ai dati personali che gli sono necessari all’adempimento dei suoi compiti;

  • b.

    provvede affinché sia informato su qualsiasi violazione della sicurezza dei dati.

2 Pubblica i dati di contatto del consulente della protezione dei dati in Internet e li comunica all’IFPDT.

In breve

L’organo federale deve concedere al suo consulente per la protezione dei dati l’accesso a tutte le informazioni necessarie e provvedere affinché sia informato delle violazioni della sicurezza dei dati. I dati di contatto del consulente sono pubblicati in Internet e comunicati all’IFPDT.

Che cosa significa per me?

I dati di contatto del consulente per la protezione dei dati di un servizio federale si trovano in Internet.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.