Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 34 OPDa

Rapporto di valutazione

Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federaliSezione 4: Sistemi pilota

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 L’organo federale competente sottopone per parere all’IFPDT il progetto di rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale.

2 Sottopone il rapporto di valutazione al Consiglio federale accompagnato dal parere dell’IFPDT.

In breve

L’organo federale competente sottopone dapprima il progetto di rapporto di valutazione del sistema pilota all’IFPDT per parere e presenta poi il rapporto al Consiglio federale insieme a tale parere (art. 35 LPD).

Che cosa significa per me?

Questa regola riguarda gli organi federali. Per Lei significa: anche la valutazione di un sistema pilota viene esaminata dall’IFPDT.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 35 LPDTrattamento automatizzato di dati personali nell’ambito di sistemi pilota

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.