1 L’organo federale competente sottopone per parere all’IFPDT il progetto di rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale.
2 Sottopone il rapporto di valutazione al Consiglio federale accompagnato dal parere dell’IFPDT.
Art. 34 OPDa
1 L’organo federale competente sottopone per parere all’IFPDT il progetto di rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale.
2 Sottopone il rapporto di valutazione al Consiglio federale accompagnato dal parere dell’IFPDT.
L’organo federale competente sottopone dapprima il progetto di rapporto di valutazione del sistema pilota all’IFPDT per parere e presenta poi il rapporto al Consiglio federale insieme a tale parere (art. 35 LPD).
Questa regola riguarda gli organi federali. Per Lei significa: anche la valutazione di un sistema pilota viene esaminata dall’IFPDT.
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