Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 26 OPDa

Requisiti e compiti

Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federaliSezione 1: Consulente per la protezione dei dati

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Il consulente per la protezione dei dati:

  • a.

    dispone delle conoscenze tecniche necessarie;

  • b.

    esercita la sua funzione in modo indipendente dall’organo federale e senza ricevere da questi istruzioni.

2 Ha i seguenti compiti:

  • a.

    contribuire all’applicazione delle norme sulla protezione dei dati, in particolare:

    • 1.

      verificando il trattamento di dati personali e raccomandando provvedimenti correttivi se si constata una violazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati,

    • 2.

      fornendo consulenza al titolare del trattamento nell’allestimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e verificandone l’esecuzione;

  • b.

    fungere da interlocutore per le persone interessate;

  • c.

    formare e fornire consulenza in materia di protezione dei dati ai collaboratori dell’organo federale.

In breve

Il consulente per la protezione dei dati di un organo federale deve disporre delle conoscenze specialistiche necessarie ed esercita la sua funzione in modo indipendente sotto il profilo professionale e senza essere vincolato a istruzioni. Verifica i trattamenti, raccomanda correzioni, fornisce consulenza per la valutazione d’impatto, forma i collaboratori e funge da servizio di contatto per le persone interessate.

Che cosa significa per me?

Se ha una domanda sul trattamento dei Suoi dati da parte di un servizio federale, può rivolgersi al suo consulente per la protezione dei dati.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.