Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 28 OPDa

Servizio di contatto dell’IFPDT

Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federaliSezione 1: Consulente per la protezione dei dati

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

Il consulente per la protezione dei dati è il servizio di contatto dell’IFPDT per le questioni riguardanti il trattamento di dati personali da parte dell’organo federale in questione.

In breve

Il consulente per la protezione dei dati funge da servizio di contatto dell’IFPDT per le questioni relative al trattamento di dati personali da parte dell’organo federale interessato.

Che cosa significa per me?

Questa regola riguarda la collaborazione tra l’IFPDT e gli organi federali. Per Lei non ha conseguenze dirette.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.