Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 3 OPDa

Provvedimenti tecnici e organizzativi

Capitolo 1: Disposizioni generaliSezione 1: Sicurezza dei dati

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Per garantire la confidenzialità, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti adeguati affinché:

  • a.

    le persone autorizzate abbiano accesso solo ai dati personali di cui abbisognano al fine di adempiere i loro compiti (controllo dell’accesso ai dati);

  • b.

    solo le persone autorizzate abbiano accesso ai locali e agli impianti utilizzati per il trattamento dei dati personali (controllo dell’accesso ai locali e agli impianti);

  • c.

    le persone non autorizzate non possano utilizzare i sistemi di trattamento automatizzato di dati personali con l’ausilio di impianti di trasmissione (controllo degli utenti);

2 Per garantire la disponibilità e l’integrità, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti adeguati affinché:

  • a.

    le persone non autorizzate non possano leggere, copiare, modificare, spostare, cancellare o distruggere supporti di dati (controllo dei supporti di dati);

  • b.

    le persone non autorizzate non possano salvare, leggere, modificare, cancellare o distruggere dati personali nella memoria (controllo di memoria);

  • c.

    le persone non autorizzate non possano leggere, copiare, modificare, cancellare o distruggere dati personali in occasione della comunicazione degli stessi o del trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

  • d.

    la disponibilità e l’accesso ai dati personali possano essere rapidamente ripristinati in caso di incidente fisico o tecnico (ripristino);

  • e.

    siano disponibili tutte le funzioni del sistema di trattamento automatizzato dei dati (disponibilità), siano segnalati eventuali malfunzionamenti (affidabilità) e i dati personali registrati non siano danneggiati da malfunzionamenti del sistema (integrità dei dati);

  • f.

    sia sempre aggiornato il livello di sicurezza dei sistemi operativi e delle applicazioni e siano colmate le lacune critiche riscontrate (sicurezza del sistema).

3 Per garantire la tracciabilità, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti adeguati affinché:

  • a.

    si possa verificare quali dati personali sono stati introdotti o modificati nel sistema di trattamento automatizzato dei dati, in quale momento e da chi (controllo dell’introduzione);

  • b.

    si possa verificare a chi sono stati comunicati dati personali con l’ausilio di impianti di trasmissione (controllo di comunicazione);

  • c.

    si possano individuare rapidamente le violazioni della sicurezza dei dati (individuazione) e adottare provvedimenti per ridurre o eliminare le conseguenze (eliminazione).

In breve

L’articolo elenca i provvedimenti con cui raggiungere i quattro obiettivi. Ad esempio: i collaboratori hanno accesso solo ai dati di cui hanno bisogno per i loro compiti; locali e supporti di dati sono protetti; dopo un incidente i dati possono essere ripristinati rapidamente; i software sono mantenuti allo stato di sicurezza più recente; le violazioni della sicurezza dei dati sono individuate rapidamente.

Che cosa significa per me?

Quest’obbligo si rivolge alle aziende e alle autorità. Per Lei significa: chi tratta i Suoi dati deve, ad esempio, chiudere le lacune di sicurezza critiche note e poter ripristinare i Suoi dati dopo un guasto.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 8 LPDSicurezza dei dati

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.