Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 4 OPDa

Verbalizzazione

Capitolo 1: Disposizioni generaliSezione 1: Sicurezza dei dati

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Se dati personali degni di particolare protezione sono trattati automaticamente su grande scala o se si esegue una profilazione a rischio elevato e i provvedimenti preventivi possono non garantire la protezione dei dati, il titolare privato del trattamento e il suo responsabile privato del trattamento verbalizzano almeno la registrazione, modificazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati nonché l’accesso ai dati. In particolare, la verbalizzazione deve avere luogo quando non è possibile stabilire a posteriori se i dati sono stati trattati ai fini per i quali sono stati raccolti o comunicati.

2 Nel caso di trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione, di esecuzione di profilazioni e di trattamento automatizzato di dati che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva (UE) 2016/680, l’organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile del trattamento verbalizzano almeno la registrazione, modificazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati nonché l’accesso ai dati. Nel caso di altri trattamenti automatizzati di dati valutano dapprima il rischio per i diritti fondamentali delle persone interessate. Su tale base e tenuto conto dello stato della tecnica e delle spese di implementazione stabiliscono se e in quale misura verbalizzare le succitate operazioni. Per la valutazione del rischio, tengono conto in particolare del tipo di dati trattati nonché dello scopo, del tipo, della portata e delle circostanze del trattamento.

2bis La verifica della verbalizzazione secondo il capoverso 2 ha luogo per scritto. Il risultato e il contenuto della verifica sono comunicati, su richiesta, all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

3 Nel caso di dati personali accessibili in modo generalizzato, nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 primo periodo sono verbalizzate almeno la registrazione, modificazione, cancellazione e distruzione dei dati.

4 I verbali riportano informazioni sull’identità della persona che ha effettuato il trattamento, sul tipo, la data e l’ora del trattamento nonché, all’occorrenza, sull’identità del destinatario dei dati.

5 I verbali sono conservati per almeno un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. Sono accessibili esclusivamente agli organi e alle persone incaricate di verificare l’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati o di salvaguardare o ripristinare la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati e sono utilizzati soltanto a tale fine.

In breve

Se un’azienda privata tratta automaticamente su grande scala dati personali degni di particolare protezione o esegue una profilazione a rischio elevato, e i provvedimenti preventivi non bastano, deve verbalizzare chi ha registrato, modificato, comunicato, cancellato, distrutto i dati o vi ha avuto accesso, e quando. Per gli organi federali valgono regole più ampie. I verbali sono conservati per almeno un anno separatamente dal sistema e possono essere utilizzati solo per controllare la protezione e la sicurezza dei dati.

Che cosa significa per me?

Quest’obbligo si rivolge alle aziende e agli organi federali. Per Lei significa: in caso di trattamenti delicati è possibile stabilire anche a posteriori chi ha avuto accesso ai Suoi dati.

Esempio

Una clinica privata tratta automaticamente su grande scala dati sulla salute. Se i provvedimenti preventivi non bastano, viene verbalizzato chi ha consultato o modificato il Suo dossier, e quando.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 8 LPDSicurezza dei dati

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.