1 Le clausole contrattuali di protezione dei dati di un contratto secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera b LPD e le garanzie specifiche secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera c LPD contengono almeno i seguenti punti:
- a.
l’applicazione dei principi della liceità, della buona fede, della proporzionalità, della trasparenza, della finalità e dell’esattezza;
- b.
le categorie dei dati personali comunicati e delle persone interessate;
- c.
il tipo e lo scopo della comunicazione dei dati personali;
- d.
all’occorrenza, il nome degli Stati o degli organismi internazionali cui sono comunicati dati personali nonché i requisiti della comunicazione;
- e.
i requisiti della conservazione, della cancellazione e della distruzione di dati personali;
- f.
i destinatari o le categorie dei destinatari;
- g.
i provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati;
- h.
l’obbligo di comunicare le violazioni della sicurezza dei dati;
- i.
se i destinatari sono titolari del trattamento, l’obbligo di informare le persone interessate dal trattamento;
- j.
i diritti della persona interessata, segnatamente:
- 1.
il diritto d’accesso e il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati,
- 2.
il diritto di opporsi alla comunicazione dei dati,
- 3.
il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la distruzione dei dati che la concernono,
- 4.
il diritto di chiedere tutela giurisdizionale a un’autorità indipendente.
- 1.
2 Il titolare del trattamento e, nel caso di clausole contrattuali sulla protezione dei dati, il responsabile del trattamento prendono misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti dette clausole o le garanzie specifiche.
3 Se l’IFPDT è stato informato sulle clausole contrattuali di protezione dei dati o sulle garanzie specifiche, l’obbligo di informare è considerato adempiuto per tutte le ulteriori comunicazioni che:
- a.
si basano sulle medesime clausole contrattuali o garanzie, sempre che le categorie dei destinatari, la finalità del trattamento o le categorie di dati rimangano sostanzialmente immutate; o
- b.
sono effettuate in seno alla medesima persona giuridica o società o tra imprese che appartengono allo stesso gruppo.