Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 9 OPDa

Clausole contrattuali di protezione dei dati e garanzie specifiche

Capitolo 1: Disposizioni generaliSezione 3: Comunicazione di dati personali all’estero

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Le clausole contrattuali di protezione dei dati di un contratto secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera b LPD e le garanzie specifiche secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera c LPD contengono almeno i seguenti punti:

  • a.

    l’applicazione dei principi della liceità, della buona fede, della proporzionalità, della trasparenza, della finalità e dell’esattezza;

  • b.

    le categorie dei dati personali comunicati e delle persone interessate;

  • c.

    il tipo e lo scopo della comunicazione dei dati personali;

  • d.

    all’occorrenza, il nome degli Stati o degli organismi internazionali cui sono comunicati dati personali nonché i requisiti della comunicazione;

  • e.

    i requisiti della conservazione, della cancellazione e della distruzione di dati personali;

  • f.

    i destinatari o le categorie dei destinatari;

  • g.

    i provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati;

  • h.

    l’obbligo di comunicare le violazioni della sicurezza dei dati;

  • i.

    se i destinatari sono titolari del trattamento, l’obbligo di informare le persone interessate dal trattamento;

  • j.

    i diritti della persona interessata, segnatamente:

    • 1.

      il diritto d’accesso e il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati,

    • 2.

      il diritto di opporsi alla comunicazione dei dati,

    • 3.

      il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la distruzione dei dati che la concernono,

    • 4.

      il diritto di chiedere tutela giurisdizionale a un’autorità indipendente.

2 Il titolare del trattamento e, nel caso di clausole contrattuali sulla protezione dei dati, il responsabile del trattamento prendono misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti dette clausole o le garanzie specifiche.

3 Se l’IFPDT è stato informato sulle clausole contrattuali di protezione dei dati o sulle garanzie specifiche, l’obbligo di informare è considerato adempiuto per tutte le ulteriori comunicazioni che:

  • a.

    si basano sulle medesime clausole contrattuali o garanzie, sempre che le categorie dei destinatari, la finalità del trattamento o le categorie di dati rimangano sostanzialmente immutate; o

  • b.

    sono effettuate in seno alla medesima persona giuridica o società o tra imprese che appartengono allo stesso gruppo.

In breve

Se i dati sono comunicati a uno Stato che non garantisce una protezione adeguata, la protezione può essere assicurata da clausole contrattuali di protezione dei dati o da garanzie specifiche (art. 16 cpv. 2 LPD). Queste devono disciplinare almeno determinati punti, ad esempio i principi del trattamento, la sicurezza dei dati, la notifica delle violazioni della sicurezza dei dati e i diritti delle persone interessate, come il diritto d’accesso.

Che cosa significa per me?

Quest’obbligo si rivolge alle aziende e alle autorità. Per Lei significa: se i Suoi dati vanno verso uno Stato di questo tipo, i Suoi diritti devono essere garantiti per contratto.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 16 LPDPrincipi

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.