1 L’organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile stabiliscono un regolamento per i trattamenti automatizzati se:
- a.
trattano dati personali degni di particolare protezione;
- b.
effettuano una profilazione;
- c.
trattano dati personali ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettera c LPD;
- d.
concedono l’accesso a dati personali a Cantoni, autorità estere, organizzazioni internazionali o privati;
- e.
connettono tra loro raccolte di dati; o
- f.
gestiscono insieme ad altri organi federali un sistema d’informazione o raccolte di dati.
2 Il regolamento contiene in particolare indicazioni sull’organizzazione interna, sulla procedura di trattamento e di controllo dei dati nonché sui provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati.
3 L’organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile aggiornano periodicamente il regolamento e lo mettono a disposizione del consulente per la protezione dei dati.