Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 6 OPDa

Regolamento degli organi federali sul trattamento

Capitolo 1: Disposizioni generaliSezione 1: Sicurezza dei dati

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 L’organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile stabiliscono un regolamento per i trattamenti automatizzati se:

  • a.

    trattano dati personali degni di particolare protezione;

  • b.

    effettuano una profilazione;

  • c.

    trattano dati personali ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettera c LPD;

  • d.

    concedono l’accesso a dati personali a Cantoni, autorità estere, organizzazioni internazionali o privati;

  • e.

    connettono tra loro raccolte di dati; o

  • f.

    gestiscono insieme ad altri organi federali un sistema d’informazione o raccolte di dati.

2 Il regolamento contiene in particolare indicazioni sull’organizzazione interna, sulla procedura di trattamento e di controllo dei dati nonché sui provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati.

3 L’organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile aggiornano periodicamente il regolamento e lo mettono a disposizione del consulente per la protezione dei dati.

In breve

Gli organi federali devono stabilire un regolamento sul trattamento per i trattamenti automatizzati, tra l’altro se trattano dati personali degni di particolare protezione, eseguono una profilazione, rendono accessibili dati ad altri servizi o collegano collezioni di dati. Il regolamento va aggiornato periodicamente e messo a disposizione del consulente per la protezione dei dati.

Che cosa significa per me?

Quest’obbligo riguarda gli organi federali. Per Lei significa: se un servizio federale tratta dati delicati che La riguardano, deve aver disciplinato internamente come ciò avviene e viene controllato.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.