Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 30 OPDa

Obbligo di informare in occasione del trattamento automatizzato di dati personali

Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federaliSezione 2: Obbligo di informare

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

Se la persona interessata non è obbligata a fornire informazioni, l’organo federale titolare del trattamento che raccoglie sistematicamente dati personali la informa in merito.

In breve

Se un organo federale raccoglie sistematicamente dati personali e Lei non è obbligato a fornire informazioni, deve informarLa in merito.

Che cosa significa per me?

Se un servizio federale Le chiede informazioni, ad esempio con un questionario, viene a sapere se la partecipazione è facoltativa.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 34 LPDBasi legali

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.