Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 12 OPDa

Codici di condotta e certificazioni

Capitolo 1: Disposizioni generaliSezione 3: Comunicazione di dati personali all’estero

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 I dati personali possono essere comunicati all’estero, se un codice di condotta o una certificazione garantisce una protezione adeguata dei dati.

2 Il codice di condotta deve essere previamente sottoposto all’IFPDT per approvazione.

3 Il codice di condotta o la certificazione deve essere corredato dall’impegno vincolante ed esecutorio del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato terzo di applicare le misure contenutevi.

In breve

I dati personali possono essere comunicati all’estero anche se un codice di condotta o una certificazione garantisce una protezione adeguata dei dati. Un codice di condotta deve essere previamente sottoposto all’IFPDT per approvazione, e il destinatario nello Stato terzo deve impegnarsi in modo vincolante ed esecutivo ad applicarne i provvedimenti.

Che cosa significa per me?

Questa regola si rivolge alle aziende. Per Lei significa: un codice o un certificato da solo non basta – il destinatario all’estero deve anche impegnarsi in modo vincolante a rispettarlo.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 16 LPDPrincipi

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