Protezione dei dati per i privati in Svizzera
Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

Il titolare del trattamento:

  • a.

    mette a disposizione del consulente per la protezione dei dati le risorse necessarie;

  • b.

    concede al consulente per la protezione dei dati l’accesso a qualsiasi informazione, documento, registro delle attività di trattamento e dato personale necessario all’adempimento dei suoi compiti;

  • c.

    concede al consulente per la protezione dei dati il diritto di informare i massimi organi dirigenti o amministrativi in casi importanti.

In breve

Se un’azienda privata ha nominato un consulente per la protezione dei dati (art. 10 LPD), deve mettergli a disposizione le risorse necessarie, concedergli l’accesso a tutte le informazioni, i documenti e i dati di cui ha bisogno e il diritto di informare i massimi organi dirigenti nei casi importanti.

Che cosa significa per me?

Quest’obbligo si rivolge alle aziende. Per Lei significa: il consulente per la protezione dei dati di un’azienda ha accesso alle informazioni necessarie ed è quindi un interlocutore adatto per le Sue richieste.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 10 LPDConsulente per la protezione dei dati

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.