Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 38 OPDa

Comunicazione di decisioni, direttive e progetti

Capitolo 6: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Nell’ambito della protezione dei dati i dipartimenti e la Cancelleria federale comunicano all’IFPDT le loro decisioni in forma anonimizzata nonché le loro direttive.

2 Gli organi federali presentano all’IFPDT tutti i progetti di atti normativi che riguardano il trattamento di dati personali, la protezione dei dati e l’accesso ai documenti ufficiali.

In breve

I dipartimenti e la Cancelleria federale comunicano all’IFPDT le loro decisioni in materia di protezione dei dati in forma anonimizzata nonché le loro direttive. Gli organi federali gli presentano tutti i progetti di atti normativi che riguardano il trattamento di dati personali, la protezione dei dati o l’accesso ai documenti ufficiali.

Che cosa significa per me?

Questa regola riguarda l’amministrazione federale. Per Lei significa: l’IFPDT vede già allo stadio di progetto le nuove norme che toccano i Suoi dati.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.