Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 25 OPDa

Nomina

Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federaliSezione 1: Consulente per la protezione dei dati

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

Ciascun organo federale nomina un consulente per la protezione dei dati. Più organi federali possono nominare congiuntamente un consulente per la protezione dei dati.

In breve

Ogni organo federale deve nominare un consulente per la protezione dei dati. Più organi federali possono nominare una persona comune.

Che cosa significa per me?

Quest’obbligo riguarda gli organi federali. Per Lei significa: presso ogni servizio federale c’è una persona competente per le questioni di protezione dei dati.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.