Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025
Ciascun organo federale nomina un consulente per la protezione dei dati. Più organi federali possono nominare congiuntamente un consulente per la protezione dei dati.
Fonte: Versione ufficiale su Fedlex
Art. 25 OPDa
Ciascun organo federale nomina un consulente per la protezione dei dati. Più organi federali possono nominare congiuntamente un consulente per la protezione dei dati.
Ogni organo federale deve nominare un consulente per la protezione dei dati. Più organi federali possono nominare una persona comune.
Quest’obbligo riguarda gli organi federali. Per Lei significa: presso ogni servizio federale c’è una persona competente per le questioni di protezione dei dati.
Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.