Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 32 OPDa

Carattere imprescindibile del sistema pilota

Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federaliSezione 4: Sistemi pilota

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

Un sistema pilota è imprescindibile se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

  • a.

    l’adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche di cui devono dapprima essere valutati gli effetti;

  • b.

    l’adempimento di un compito richiede importanti misure organizzative o tecniche la cui efficacia deve dapprima essere esaminata, in particolare in caso di collaborazione tra organi della Confederazione e dei Cantoni;

  • c.

    l’adempimento di un compito richiede che i dati personali siano accessibili mediante procedura di richiamo.

In breve

Un sistema pilota, in cui un organo federale tratta dati in modo automatizzato prima dell’entrata in vigore di una legge (art. 35 LPD), è considerato imprescindibile se occorre dapprima valutare innovazioni tecniche, esaminare importanti misure organizzative o tecniche oppure rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo.

Che cosa significa per me?

Questa regola riguarda gli organi federali. Per Lei significa: la Confederazione può sperimentare trattamenti delicati solo a condizioni rigorose prima che una legge li preveda.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 35 LPDTrattamento automatizzato di dati personali nell’ambito di sistemi pilota

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.