Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 5 OPDa

Regolamento dei privati sul trattamento

Capitolo 1: Disposizioni generaliSezione 1: Sicurezza dei dati

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Il titolare privato del trattamento e il suo responsabile privato stabiliscono un regolamento per i trattamenti automatizzati se:

  • a.

    trattano su grande scala dati personali degni di particolare protezione; o

  • b.

    eseguono una profilazione a rischio elevato.

2 Il regolamento contiene in particolare indicazioni sull’organizzazione interna, sulla procedura di trattamento e di controllo dei dati nonché sui provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati.

3 Il titolare privato del trattamento e il suo responsabile privato aggiornano periodicamente il regolamento. Se è stato designato un consulente per la protezione dei dati, il regolamento è messo a sua disposizione.

In breve

I titolari privati del trattamento, ad esempio le aziende, e i loro responsabili del trattamento devono stabilire un regolamento per i trattamenti automatizzati se trattano su grande scala dati personali degni di particolare protezione o eseguono una profilazione a rischio elevato. Il regolamento descrive l’organizzazione interna, le procedure di trattamento e di controllo e i provvedimenti per la sicurezza dei dati, e va aggiornato periodicamente.

Che cosa significa per me?

Quest’obbligo si rivolge alle aziende. Per Lei significa: chi tratta dati delicati su grande scala deve aver stabilito per scritto come procede e come lo controlla.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 8 LPDSicurezza dei dati

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