Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 41 OPDa

Cooperazione con l’Ufficio federale della cibersicurezza

Capitolo 6: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

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2 L’IFPDT invita l’Ufficio federale della cibersicurezza a prendere posizione prima di ordinare a un organo federale di adottare i provvedimenti di cui all’articolo 8 LPD.

In breve

Prima di ordinare a un organo federale di adottare provvedimenti di sicurezza dei dati secondo l’art. 8 LPD, l’IFPDT invita l’Ufficio federale della cibersicurezza a prendere posizione.

Che cosa significa per me?

Questa regola riguarda la collaborazione tra autorità federali. Per Lei non ha conseguenze dirette.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.