Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 29 OPDa

Obbligo di informare in occasione della comunicazione di dati personali

Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federaliSezione 2: Obbligo di informare

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

L’organo federale informa il destinatario sull’attualità, l’affidabilità e la completezza dei dati personali comunicati, nella misura in cui tali informazioni non risultino dai dati medesimi o dalle circostanze.

In breve

Se un organo federale comunica dati personali, informa il destinatario sull’attualità, l’affidabilità e la completezza dei dati, sempre che ciò non risulti dai dati stessi o dalle circostanze (art. 36 LPD).

Che cosa significa per me?

Quest’obbligo riguarda gli organi federali. Per Lei significa: chi riceve dati che La riguardano da un servizio federale deve poter sapere se potrebbero essere superati o incompleti.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 36 LPDComunicazione di dati personali

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.