L’organo federale informa il destinatario sull’attualità, l’affidabilità e la completezza dei dati personali comunicati, nella misura in cui tali informazioni non risultino dai dati medesimi o dalle circostanze.
Art. 29 OPDa
Obbligo di informare in occasione della comunicazione di dati personali
Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025
Fonte: Versione ufficiale su Fedlex
In breve
Se un organo federale comunica dati personali, informa il destinatario sull’attualità, l’affidabilità e la completezza dei dati, sempre che ciò non risulti dai dati stessi o dalle circostanze (art. 36 LPD).
Che cosa significa per me?
Quest’obbligo riguarda gli organi federali. Per Lei significa: chi riceve dati che La riguardano da un servizio federale deve poter sapere se potrebbero essere superati o incompleti.
Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)
Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.