Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 16 OPDa

Modalità

Capitolo 3: Diritti della persona interessataSezione 1: Diritto d’accesso

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Chi domanda informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali al titolare del trattamento deve farlo per scritto. Se il titolare del trattamento è d’accordo, la domanda può anche essere presentata in forma orale.

2 Le informazioni sono fornite per scritto o nella forma in cui sono disponibili i dati. D’intesa con il titolare del trattamento, la persona interessata può consultare i suoi dati sul posto. Le informazioni possono essere fornite in forma orale se la persona interessata è d’accordo.

3 Le informazioni possono essere domandate e comunicate per via elettronica.

4 Le informazioni devono essere comunicate in una forma comprensibile per la persona interessata.

5 Il titolare del trattamento adotta misure adeguate per identificare la persona interessata. Quest’ultima ha l’obbligo di collaborare.

In breve

La domanda d’accesso va presentata per scritto; è possibile anche per via elettronica, oralmente solo se l’azienda è d’accordo. Le informazioni Le sono fornite in forma comprensibile, per scritto o nella forma in cui sono disponibili i dati; d’intesa con l’azienda può anche consultare i dati sul posto. L’azienda deve adottare misure adeguate per identificarLa, e Lei è tenuto a collaborare (art. 25 LPD).

Che cosa significa per me?

Presenti la Sua domanda d’accesso per scritto o per e-mail e si aspetti che l’azienda verifichi la Sua identità. Questa verifica deve essere adeguata.

Esempio

Chiede informazioni per e-mail al Suo operatore di telecomunicazioni. Questi Le chiede di confermare la Sua identità prima di inviarLe i dati.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 25 LPDDiritto d’accesso

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