Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 22 OPDa

Termine, modalità e competenza

Capitolo 3: Diritti della persona interessataSezione 2: Diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

Gli articoli 16 capoversi 1 e 5 nonché 17–19 sono applicabili per analogia al diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati.

In breve

Al diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati si applicano per analogia diverse regole sul diritto d’accesso: la domanda scritta, la collaborazione all’identificazione, la competenza in caso di più titolari del trattamento, il termine di 30 giorni e l’eccezione alla gratuità (art. 16 cpv. 1 e 5 nonché art. 17–19 OPDa).

Che cosa significa per me?

Proceda come per una domanda d’accesso: chieda per scritto, collabori all’identificazione e si attenda una risposta entro 30 giorni.

Esempio

Chiede per scritto al Suo servizio di streaming la consegna dei Suoi dati d’utilizzo. Il servizio deve reagire entro 30 giorni e può chiedere una partecipazione alle spese solo in caso di onere sproporzionato.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.