Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 19 OPDa

Eccezioni alla gratuità

Capitolo 3: Diritti della persona interessataSezione 1: Diritto d’accesso

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Se la comunicazione delle informazioni comporta un onere sproporzionato, il titolare del trattamento può richiedere alla persona interessata un’adeguata partecipazione alle spese.

2 La partecipazione ammonta al massimo a 300 franchi.

3 Il titolare del trattamento informa la persona interessata in merito all’entità della partecipazione prima che le siano comunicate le informazioni. Se la persona interessata non conferma la domanda entro dieci giorni, quest’ultima è considerata ritirata senza spese. Il termine di cui all’articolo 18 capoverso 1 decorre dalla fine del periodo di riflessione di dieci giorni.

In breve

Le informazioni sono di principio gratuite. Se comportano un onere sproporzionato, l’azienda può chiedere un’adeguata partecipazione alle spese di al massimo 300 franchi. Deve comunicarLe l’importo in anticipo; se non conferma la domanda entro dieci giorni, questa è considerata ritirata senza spese. Il termine di 30 giorni decorre solo dalla fine di questo periodo di riflessione.

Che cosa significa per me?

Una partecipazione alle spese è ammessa solo in caso di onere sproporzionato e non supera mai i 300 franchi. Dopo la comunicazione decide Lei se mantenere la Sua domanda.

Esempio

Un’azienda Le comunica che le informazioni comportano un onere sproporzionato a causa di documenti molto voluminosi e Le indica l’importo della Sua partecipazione. Se non conferma entro dieci giorni, la Sua domanda è considerata ritirata senza spese per Lei.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 25 LPDDiritto d’accesso

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.