Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 35 OPDa

Trattamento di dati per scopi impersonali

Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federaliSezione 5: Trattamento di dati per scopi impersonali

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

Se dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare per la ricerca, la pianificazione e la statistica, e nel contempo per un altro scopo, le eccezioni di cui all’articolo 39 capoverso 2 LPD sono applicabili soltanto al trattamento per scopi impersonali.

In breve

Se un organo federale tratta dati personali contemporaneamente per scopi impersonali, come la ricerca, la pianificazione o la statistica, e per un altro scopo, le eccezioni di cui all’art. 39 cpv. 2 LPD si applicano soltanto al trattamento per scopi impersonali.

Che cosa significa per me?

Questa regola riguarda gli organi federali. Per Lei significa: se un servizio federale utilizza i Suoi dati anche per un altro scopo, per quest’ultimo non può richiamarsi alle agevolazioni previste per la ricerca e la statistica.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 39 LPDTrattamento di dati personali per scopi impersonali

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.