Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 42 OPDa

Registro delle attività di trattamento degli organi federali

Capitolo 6: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Il registro delle attività di trattamento degli organi federali contiene le indicazioni degli organi federali di cui agli articoli 12 capoversi 2 LPD e 31 capoverso 2 della presente ordinanza.

2 È pubblicato su Internet. Non sono pubblicate le iscrizioni nel registro sulle previste attività di trattamento automatizzate secondo l’articolo 31.

In breve

Il registro delle attività di trattamento degli organi federali contiene le indicazioni di cui all’art. 12 cpv. 2 LPD e all’art. 31 cpv. 2 OPDa ed è pubblicato in Internet. Le iscrizioni relative ad attività di trattamento automatizzato soltanto previste non sono pubblicate.

Che cosa significa per me?

Nel registro pubblico può verificare quali dati trattano i servizi federali e a quale scopo (art. 56 LPD).

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 56 LPDRegistro

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