Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 18 OPDa

Termine

Capitolo 3: Diritti della persona interessataSezione 1: Diritto d’accesso

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Le informazioni sono fornite entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

2 Se le informazioni non possono essere fornite entro 30 giorni, il titolare del trattamento ne informa la persona interessata e le comunica il termine entro il quale le informazioni saranno fornite.

3 Se il titolare del trattamento rifiuta, limita o differisce l’informazione, deve comunicarlo entro il suddetto termine.

In breve

Le informazioni devono essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Se ciò non è possibile, l’azienda deve informarLa e comunicarLe entro quale termine saranno fornite. Se rifiuta, limita o differisce le informazioni, deve comunicarlo entro lo stesso termine.

Che cosa significa per me?

Prenda nota della data di ricevimento della Sua domanda. Se dopo 30 giorni non riceve notizie, può sollecitare l’azienda richiamandosi all’art. 25 LPD e all’art. 18 OPDa.

Esempio

Invia una domanda d’accesso a un’assicurazione. Entro 30 giorni questa deve fornirLe le informazioni oppure comunicarLe entro quando seguiranno o perché sono rifiutate o limitate.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 25 LPDDiritto d’accesso
  2. art. 26 LPDRestrizione del diritto d’accesso

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.