Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 11 OPDa

Norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati

Capitolo 1: Disposizioni generaliSezione 3: Comunicazione di dati personali all’estero

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Le norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera e LPD valgono per tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo.

2 Comprendono almeno i punti menzionati nell’articolo 9 capoverso 1 e le seguenti indicazioni:

  • a.

    l’organizzazione e i dati di contatto del gruppo e delle sue imprese;

  • b.

    le misure adottate in seno al gruppo per il rispetto delle norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati.

3 L’IFPDT comunica i risultati dell’esame delle norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati che gli sono state sottoposte entro 90 giorni dalla loro ricezione.

In breve

Le norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati si applicano a tutte le imprese di uno stesso gruppo (art. 16 cpv. 2 LPD). Devono contenere gli stessi punti minimi delle clausole di protezione dei dati (art. 9 OPDa) nonché indicazioni sull’organizzazione del gruppo e sui provvedimenti adottati per garantirne il rispetto. L’IFPDT comunica l’esito del suo esame entro 90 giorni.

Che cosa significa per me?

Questa regola si rivolge ai gruppi di imprese. Per Lei significa: se un gruppo internazionale trasmette i Suoi dati a una società all’estero, anche lì si applicano le stesse norme vincolanti sulla protezione dei dati.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 16 LPDPrincipi

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.