Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 31 OPDa

Notifica di progetti di trattamento automatizzato di dati personali all’IFPDT

Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federaliSezione 3: Notifica di progetti di trattamento automatizzato di dati personali all’IFPDT

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 L’organo federale titolare del trattamento notifica all’IFPDT le previste attività di trattamento automatizzato al momento dell’autorizzazione del progetto o della decisione sullo sviluppo del progetto.

2 La notifica contiene le indicazioni di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettere a–d LPD e la probabile data di inizio delle attività di trattamento.

3 L’IFPDT inserisce tale notifica nel registro delle attività di trattamento.

4 L’organo federale responsabile del trattamento aggiorna la notifica con il passaggio all’esercizio produttivo o alla sospensione del progetto.

In breve

Un organo federale deve notificare all’IFPDT le previste attività di trattamento automatizzato già al momento dell’autorizzazione del progetto o della decisione sul suo sviluppo. La notifica contiene le indicazioni di cui all’art. 12 cpv. 2 LPD e la probabile data di inizio; l’IFPDT la inserisce nel registro. La notifica è aggiornata con il passaggio all’esercizio produttivo o la sospensione del progetto.

Che cosa significa per me?

Quest’obbligo riguarda gli organi federali. Per Lei significa: l’IFPDT viene a conoscenza tempestivamente dei nuovi progetti di trattamento di dati della Confederazione.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.