Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 10 OPDa

Clausole tipo di protezione dei dati

Capitolo 1: Disposizioni generaliSezione 3: Comunicazione di dati personali all’estero

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Se comunica dati personali all’estero mediante clausole tipo di protezione dei dati secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera d LPD, il titolare o il responsabile del trattamento adotta provvedimenti adeguati per garantire che il destinatario le rispetti.

2 L’IFPDT pubblica un elenco di clausole tipo di protezione dei dati che ha approvato, emanato o riconosciuto. Comunica i risultati dell’esame delle clausole tipo di protezione dei dati che gli sono state sottoposte entro 90 giorni dalla loro ricezione.

In breve

Se un’azienda comunica dati personali all’estero in base a clausole tipo di protezione dei dati (art. 16 cpv. 2 LPD), deve fare in modo che il destinatario le rispetti. L’IFPDT pubblica un elenco delle clausole che ha approvato, emanato o riconosciuto e comunica l’esito del suo esame entro 90 giorni.

Che cosa significa per me?

Questa regola si rivolge alle aziende. Per Lei significa: le clausole tipo sono un modo per far giungere lecitamente i Suoi dati a un destinatario all’estero.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 16 LPDPrincipi

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.