Il titolare del trattamento comunica alla persona interessata le informazioni sull’ottenimento di dati personali in forma precisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile.
Art. 13 OPDa
Modalità dell’obbligo di informare
Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025
Fonte: Versione ufficiale su Fedlex
In breve
L’azienda deve comunicarLe le informazioni sull’ottenimento dei Suoi dati personali in forma precisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile (art. 19 LPD).
Che cosa significa per me?
Un’informativa sulla protezione dei dati difficile da trovare o poco comprensibile non soddisfa questi requisiti. Lei può attendersi informazioni chiare e facili da trovare.
Esempio
Un negozio online nasconde la sua informativa sulla protezione dei dati in un lungo testo senza struttura, su una sottopagina a cui non rimanda alcun link. Ciò non è né facilmente accessibile né comprensibile.
Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)
Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.