Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 13 OPDa

Modalità dell’obbligo di informare

Capitolo 2: Obblighi del titolare del trattamento

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

Il titolare del trattamento comunica alla persona interessata le informazioni sull’ottenimento di dati personali in forma precisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile.

In breve

L’azienda deve comunicarLe le informazioni sull’ottenimento dei Suoi dati personali in forma precisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile (art. 19 LPD).

Che cosa significa per me?

Un’informativa sulla protezione dei dati difficile da trovare o poco comprensibile non soddisfa questi requisiti. Lei può attendersi informazioni chiare e facili da trovare.

Esempio

Un negozio online nasconde la sua informativa sulla protezione dei dati in un lungo testo senza struttura, su una sottopagina a cui non rimanda alcun link. Ciò non è né facilmente accessibile né comprensibile.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 19 LPDObbligo di informare sulla raccolta di dati personali

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.