Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 46 OPDa

Disposizioni transitorie

Capitolo 7: Disposizioni finali

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Per i trattamenti automatizzati di dati personali pianificati o iniziati prima dell’entrata in vigore della modifica del 29 ottobre 2025, la verifica della verbalizzazione di cui all’articolo 4 capoverso 2 deve aver luogo entro il 31 dicembre 2026. Se risulta necessaria, la verbalizzazione deve essere implementata entro il 31 dicembre 2029. Sono fatti salvi il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione, l’esecuzione di profilazioni e i trattamenti automatizzati di dati che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva (UE) 2016/680.

2 L’articolo 8 capoverso 5 non si applica alle valutazioni eseguite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

3 L’articolo 31 non si applica alle previste attività di trattamento automatizzato per le quali all’entrata in vigore della presente ordinanza è già stato autorizzato il progetto o è già stata presa la decisione sullo sviluppo del progetto.

In breve

Per i trattamenti automatizzati degli organi federali pianificati o iniziati prima della modifica del 29 ottobre 2025, la verifica della verbalizzazione di cui all’art. 4 cpv. 2 OPDa deve aver luogo entro il 31 dicembre 2026 e una verbalizzazione necessaria deve essere implementata entro il 31 dicembre 2029. Questo termine transitorio non vale per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, le profilazioni e i trattamenti che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva (UE) 2016/680. Altre disposizioni transitorie riguardano l’art. 8 cpv. 5 e l’art. 31 OPDa.

Che cosa significa per me?

Queste disposizioni transitorie riguardano gli organi federali e la Confederazione. Per Lei non hanno conseguenze dirette.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.