1 Per i trattamenti automatizzati di dati personali pianificati o iniziati prima dell’entrata in vigore della modifica del 29 ottobre 2025, la verifica della verbalizzazione di cui all’articolo 4 capoverso 2 deve aver luogo entro il 31 dicembre 2026. Se risulta necessaria, la verbalizzazione deve essere implementata entro il 31 dicembre 2029. Sono fatti salvi il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione, l’esecuzione di profilazioni e i trattamenti automatizzati di dati che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva (UE) 2016/680.
2 L’articolo 8 capoverso 5 non si applica alle valutazioni eseguite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
3 L’articolo 31 non si applica alle previste attività di trattamento automatizzato per le quali all’entrata in vigore della presente ordinanza è già stato autorizzato il progetto o è già stata presa la decisione sullo sviluppo del progetto.