Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 24 OPDa

Eccezione all’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento

Capitolo 4: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di persone private

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

Le imprese e le altre organizzazioni di diritto privato che al 1° gennaio di un anno impiegano meno di 250 collaboratori e le persone fisiche sono esentate dall’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento, salvo che sia adempiuta una delle seguenti condizioni:

  • a.

    sono trattati su vasta scala dati personali degni di particolare protezione;

  • b.

    viene eseguita una profilazione ad alto rischio.

In breve

Le imprese e le altre organizzazioni di diritto privato che al 1° gennaio di un anno impiegano meno di 250 collaboratori, nonché le persone fisiche, non devono tenere un registro delle attività di trattamento (art. 12 LPD). Ciò non vale se trattano su vasta scala dati personali degni di particolare protezione o eseguono una profilazione ad alto rischio.

Che cosa significa per me?

Questa regola si rivolge alle aziende e ad altri che trattano dati. Per Lei significa: anche se una piccola azienda non deve tenere un registro, il Suo diritto d’accesso nei suoi confronti rimane intatto (art. 25 LPD).

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 12 LPDRegistro delle attività di trattamento

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.