Protezione dei dati per i privati in Svizzera

RS 235.11 · Capitolo 5

Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federali

Art. 25–35Stato: 1 dicembre 2025

  1. Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federali

    Sezione 1: Consulente per la protezione dei dati

    1. Art. 25Nomina
    2. Art. 26Requisiti e compiti
    3. Art. 27Obblighi dell’organo federale
    4. Art. 28Servizio di contatto dell’IFPDT

    Sezione 2: Obbligo di informare

    1. Art. 29Obbligo di informare in occasione della comunicazione di dati personali
    2. Art. 30Obbligo di informare in occasione del trattamento automatizzato di dati personali

    Sezione 3: Notifica di progetti di trattamento automatizzato di dati personali all’IFPDT

    1. Art. 31Notifica di progetti di trattamento automatizzato di dati personali all’IFPDT

    Sezione 4: Sistemi pilota

    1. Art. 32Carattere imprescindibile del sistema pilota
    2. Art. 33Procedura di autorizzazione del sistema pilota
    3. Art. 34Rapporto di valutazione

    Sezione 5: Trattamento di dati per scopi impersonali

    1. Art. 35Trattamento di dati per scopi impersonali

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