Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 2 OPDa

Obiettivi

Capitolo 1: Disposizioni generaliSezione 1: Sicurezza dei dati

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati:

  • a.

    siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità);

  • b.

    siano disponibili quando necessario (disponibilità);

  • c.

    non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità);

  • d.

    siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità).

In breve

I provvedimenti per la sicurezza dei dati perseguono quattro obiettivi: i dati sono accessibili soltanto alle persone autorizzate (confidenzialità), sono disponibili quando servono (disponibilità), non sono modificati in modo indebito o involontario (integrità) e sono trattati in modo tracciabile (tracciabilità).

Che cosa significa per me?

Quest’obbligo si rivolge alle aziende e alle autorità. Per Lei significa: solo le persone autorizzate possono consultare i Suoi dati.

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 8 LPDSicurezza dei dati

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.