Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 8 OPDa

Valutazione dell’adeguatezza della protezione dei dati di uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale

Capitolo 1: Disposizioni generaliSezione 3: Comunicazione di dati personali all’estero

Testo di leggeStato: 1 dicembre 2025

1 Gli Stati, i territori, determinati settori di uno Stato e gli organismi internazionali con una protezione adeguata dei dati sono elencati nell’allegato 1.

2 Per valutare se uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati, vanno segnatamente presi in considerazione i seguenti criteri:

  • a.

    gli impegni internazionali dello Stato o dell’organismo internazionale, in particolare nel settore della protezione dei dati;

  • b.

    lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell’uomo;

  • c.

    la legislazione vigente in particolare in materia di protezione dei dati, la sua attuazione e la giurisprudenza pertinente;

  • d.

    l’effettiva garanzia dei diritti delle persone interessate e della tutela giurisdizionale;

  • e.

    l’effettivo funzionamento di una o più autorità indipendenti responsabili della protezione dei dati nello Stato in questione o alle quali è assoggettato un organismo internazionale e dotate di poteri e competenze sufficienti.

3 L’IFPDT viene consultato al momento di ogni valutazione. Possono essere presi in considerazione i pareri di organismi internazionali o autorità estere competenti per la protezione dei dati.

4 L’adeguatezza della protezione dei dati è periodicamente oggetto di una nuova valutazione.

5 Le valutazioni vengono pubblicate.

6 Se dalla valutazione secondo il capoverso 4 o da altre informazioni si evince che non è più garantita una protezione adeguata dei dati, l’allegato 1 è modificato; tale modifica non ha alcuna ripercussione sulle comunicazioni di dati già avvenute.

In breve

L’allegato 1 dell’OPDa elenca gli Stati, i territori, i settori e gli organismi internazionali che offrono una protezione adeguata dei dati. Vengono valutati tra l’altro lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, la legislazione sulla protezione dei dati, la garanzia effettiva dei diritti delle persone interessate e l’esistenza di autorità indipendenti di protezione dei dati; l’IFPDT viene consultato ogni volta. Le valutazioni sono riesaminate periodicamente e pubblicate.

Che cosa significa per me?

Questa regola si rivolge alle autorità e alle aziende. Per Lei significa: i Suoi dati possono essere comunicati verso gli Stati di questo elenco senza garanzie supplementari (art. 16 LPD).

Attua queste disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD)

  1. art. 16 LPDPrincipi

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