Protezione dei dati per i privati in Svizzera
Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se lo prevede una base legale ai sensi dell’articolo 34 capoversi 1–3.

2 In deroga al capoverso 1, gli organi federali possono, nel caso specifico, comunicare dati personali se:

  • a.

    la comunicazione è indispensabile all’adempimento dei compiti legali del titolare del trattamento o del destinatario;

  • b.

    la persona interessata ha dato il suo consenso alla comunicazione;

  • c.

    la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole;

  • d.

    la persona interessata ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente alla comunicazione; o

  • e.

    il destinatario rende verosimile che la persona interessata rifiuta di dare il proprio consenso, oppure si oppone alla comunicazione, al solo scopo di impedirgli l’attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; la persona interessata deve previamente essere invitata a pronunciarsi, salvo che ciò sia impossibile o richieda un onere sproporzionato.

3 Nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico, gli organi federali possono inoltre comunicare dati personali d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza se:

  • a.

    i dati sono in rapporto con l’adempimento di compiti pubblici; e

  • b.

    sussiste un interesse pubblico preponderante alla comunicazione dei dati.

4 Gli organi federali possono comunicare, su richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 o 2 non sono adempiute.

5 Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di questi dati oppure se comunicano dati in virtù del capoverso 3. Se cessa l’interesse pubblico a renderli accessibili a chiunque, i dati contenuti nel servizio di informazione e comunicazione automatizzato sono cancellati.

6 Gli organi federali rifiutano o limitano la comunicazione, oppure la vincolano a oneri, se lo esige:

  • a.

    un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona interessata; o

  • b.

    un obbligo legale di serbare il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati.

In breve

Le autorità federali possono comunicare dati personali soltanto se una legge lo prevede o se ricorre un caso eccezionale previsto dalla legge.

Che cosa significa per me?

Un servizio federale non può semplicemente comunicare i Suoi dati a terzi.

Disposizioni d’esecuzione nell’ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa)

  1. art. 29 OPDaObbligo di informare in occasione della comunicazione di dati personali

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.