Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 16 LPD

Principi

Capitolo 2: Disposizioni generaliSezione 3: Comunicazione di dati personali all’estero

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 Dati personali possono essere comunicati all’estero soltanto se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato destinatario o l’organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati.

2 In assenza di una decisione del Consiglio federale ai sensi del capoverso 1, dati personali possono essere comunicati all’estero soltanto se una protezione dei dati appropriata è garantita da:

  • a.

    un trattato internazionale;

  • b.

    clausole contrattuali di protezione dei dati tra il titolare o il responsabile del trattamento e l’altro contraente, previamente comunicate all’IFPDT;

  • c.

    garanzie specifiche stabilite dall’organo federale competente, previamente comunicate all’IFPDT;

  • d.

    clausole tipo di protezione dei dati previamente approvate, stabilite o riconosciute dall’IFPDT; o

  • e.

    norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati, previamente approvate dall’IFPDT o da un’autorità incaricata della protezione dei dati appartenente a uno Stato che garantisce una protezione adeguata.

3 Il Consiglio federale può prevedere altre garanzie appropriate ai sensi del capoverso 2.

In breve

I dati possono essere comunicati all’estero se il Consiglio federale ha constatato che lo Stato di destinazione garantisce una protezione adeguata (elenco nell’allegato 1 OPDa). Altrimenti occorrono garanzie particolari, ad esempio clausole contrattuali standard.

Che cosa significa per me?

L’informativa sulla protezione dei dati deve indicarLe in quali Stati vengono comunicati i Suoi dati e con quali garanzie.

Esempio

Un negozio svizzero utilizza un servizio di newsletter negli Stati Uniti: gli serve una base ammissibile, ad esempio una certificazione del fornitore statunitense o clausole contrattuali standard.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.