Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 15 LPD

Obblighi del rappresentante

Capitolo 2: Disposizioni generaliSezione 2: Trattamento da parte di titolari privati con sede o domicilio all’estero

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 Il rappresentante tiene un registro delle attività di trattamento del titolare del trattamento; il registro contiene le indicazioni di cui all’articolo 12 capoverso 2.

2 Su richiesta, il rappresentante trasmette all’IFPDT le indicazioni contenute nel registro.

3 Su richiesta, il rappresentante fornisce alle persone interessate informazioni su come esercitare i loro diritti.

In breve

La rappresentanza tiene un registro delle attività di trattamento dell’azienda estera e informa le persone interessate su come possono esercitare i loro diritti.

Che cosa significa per me?

La rappresentanza deve indicarLe come può far valere i Suoi diritti nei confronti dell’azienda estera.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.