Protezione dei dati per i privati in Svizzera
Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, se:

  • a.

    rendono anonimi i dati non appena lo scopo del trattamento lo permette;

  • b.

    comunicano a privati i dati personali degni di particolare protezione soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate;

  • c.

    il destinatario trasmette a terzi i dati soltanto con l’autorizzazione dell’organo federale che glieli ha comunicati; e

  • d.

    i risultati sono pubblicati soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate.

2 Gli articoli 6 capoverso 3, 34 capoverso 2 e 36 capoverso 1 non sono applicabili.

In breve

Le autorità federali possono trattare dati a scopo di ricerca, pianificazione e statistica se li anonimizzano il più presto possibile e se i risultati non permettono di risalire alle persone.

Che cosa significa per me?

Nelle statistiche della Confederazione Lei non deve essere identificabile.

Disposizioni d’esecuzione nell’ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa)

  1. art. 35 OPDaTrattamento di dati per scopi impersonali

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.