Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 35 LPD

Trattamento automatizzato di dati personali nell’ambito di sistemi pilota

Capitolo 6: Disposizioni speciali per il trattamento di dati personali da parte di organi federali

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 Il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o altri trattamenti ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettere b e c prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale se:

  • a.

    i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale già in vigore;

  • b.

    sono prese misure sufficienti per ridurre al minimo l’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata; e

  • c.

    per l’attuazione pratica del trattamento è imprescindibile una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore della legge formale, in particolare per ragioni tecniche.

2 Il Consiglio federale chiede previamente il parere dell’IFPDT.

3 L’organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l’interruzione del trattamento.

4 Il trattamento automatizzato di dati personali deve in ogni caso essere interrotto se entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota non è entrata in vigore una legge in senso formale che prevede la pertinente base legale.

In breve

Il Consiglio federale può autorizzare, nell’ambito di sperimentazioni pilota, nuovi trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione prima che entri in vigore la legge necessaria, a condizioni severe e per un periodo limitato.

Che cosa significa per me?

Le sperimentazioni pilota sono limitate nel tempo e devono essere valutate.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.