1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento.
2 Il registro del titolare del trattamento contiene almeno:
- a.
l’identità del titolare del trattamento;
- b.
lo scopo del trattamento;
- c.
una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati;
- d.
le categorie di destinatari;
- e.
se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata;
- f.
se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l’articolo 8;
- g.
se i dati personali sono comunicati all’estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all’articolo 16 capoverso 2.
3 Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g.
4 Gli organi federali notificano i loro registri all’IFPDT.
5 Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate.