Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 12 LPD

Registro delle attività di trattamento

Capitolo 2: Disposizioni generaliSezione 1: Definizioni e principi

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento.

2 Il registro del titolare del trattamento contiene almeno:

  • a.

    l’identità del titolare del trattamento;

  • b.

    lo scopo del trattamento;

  • c.

    una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati;

  • d.

    le categorie di destinatari;

  • e.

    se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata;

  • f.

    se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l’articolo 8;

  • g.

    se i dati personali sono comunicati all’estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all’articolo 16 capoverso 2.

3 Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g.

4 Gli organi federali notificano i loro registri all’IFPDT.

5 Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate.

In breve

Le aziende e i fornitori di servizi devono tenere un registro delle attività di trattamento: quali dati trattano e a quale scopo, a chi li comunicano e per quanto tempo li conservano. Sono esentate le piccole aziende con meno di 250 collaboratori e un rischio ridotto.

Che cosa significa per me?

Il registro non è pubblico. Aiuta però l’azienda a rispondere in modo completo alla Sua richiesta d’accesso.

Disposizioni d’esecuzione nell’ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa)

  1. art. 24 OPDaEccezione all’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.