Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 54 LPD

Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

Capitolo 7: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenzaSezione 3: Assistenza amministrativa

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 Le autorità federali e cantonali comunicano all’IFPDT le informazioni e i dati personali necessari per l’adempimento dei suoi compiti legali.

2 L’IFPDT comunica alle autorità seguenti le informazioni e i dati personali necessari per l’adempimento dei loro compiti legali:

  • a.

    autorità incaricate della protezione dei dati in Svizzera;

  • b.

    autorità di perseguimento penale competenti, in caso di denuncia di un reato conformemente all’articolo 65 capoverso 2;

  • c.

    autorità federali nonché organi di polizia cantonali e comunali, per l’esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 50 capoverso 3 e 51.

In breve

L’IFPDT e altre autorità svizzere si scambiano le informazioni di cui hanno bisogno per i loro compiti.

Che cosa significa per me?

Per Lei questo articolo non ha un’importanza diretta.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.