Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 55 LPD

Assistenza amministrativa alle autorità estere

Capitolo 7: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenzaSezione 3: Assistenza amministrativa

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 L’IFPDT può scambiare informazioni o dati personali con autorità estere incaricate della protezione dei dati ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali in materia di protezione dei dati se:

  • a.

    la reciprocità dell’assistenza amministrativa è garantita;

  • b.

    le informazioni e i dati personali sono utilizzati soltanto nell’ambito della procedura concernente la protezione dei dati su cui si fonda la domanda di assistenza amministrativa;

  • c.

    l’autorità destinataria s’impegna a salvaguardare i segreti professionali, d’affari e di fabbricazione;

  • d.

    le informazioni e i dati personali sono comunicati a terzi soltanto previo consenso dell’autorità mittente; e

  • e.

    l’autorità destinataria s’impegna a rispettare gli oneri e le limitazioni d’uso richiesti dall’autorità mittente.

2 Per motivare la propria domanda di assistenza amministrativa o per dare seguito alla domanda di un’autorità, l’IFPDT può trasmettere in particolare le seguenti informazioni:

  • a.

    l’identità del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di qualsiasi altra persona che partecipa al trattamento;

  • b.

    le categorie di persone interessate;

  • c.

    l’identità delle persone interessate sempreché:

    • 1.

      le persone interessate abbiano dato il loro consenso, o

    • 2.

      la comunicazione dell’identità delle persone interessate sia indispensabile per l’adempimento dei compiti legali dell’IFPDT o dell’autorità estera;

  • d.

    i dati personali o le categorie di dati personali trattati;

  • e.

    lo scopo del trattamento;

  • f.

    i destinatari o le categorie di destinatari;

  • g.

    le misure tecniche e organizzative.

3 Prima di trasmettere a un’autorità estera informazioni che potrebbero contenere segreti professionali, d’affari o di fabbricazione, l’IFPDT informa le persone fisiche o giuridiche titolari di tali segreti e le invita a esprimere un parere, salvo che ciò sia impossibile o richieda un onere sproporzionato.

In breve

L’IFPDT può scambiare informazioni con autorità estere di protezione dei dati se sono soddisfatte determinate garanzie.

Che cosa significa per me?

Nei casi transfrontalieri le autorità di vigilanza possono collaborare.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.