1 Il capo dell’IFPDT (Incaricato) è eletto dall’Assemblea federale plenaria.
2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.
3 Il rapporto di lavoro dell’Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers), sempreché la presente legge non disponga altrimenti. Sino al compimento dei 65 anni l’Incaricato è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte. Su richiesta dell’Incaricato, la previdenza per la vecchiaia è mantenuta oltre il 65° anno di età e sino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo sino alla fine dell’anno civile in cui egli compie 68 anni. In tal caso, l’IFPDT finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.
3bis L’Assemblea federale emana mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione concernenti il rapporto di lavoro dell’Incaricato.
4 L’Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente, senza ricevere né sollecitare istruzioni da alcuna autorità o da terzi. È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.
5 Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale.
6 All’Incaricato non si applica il sistema di valutazione di cui all’articolo 4 capoverso 3 LPers.