Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 44 LPD

Durata, rielezione e cessazione del mandato

Capitolo 7: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenzaSezione 1: Organizzazione

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 Il mandato dell’Incaricato dura quattro anni e può essere rinnovato due volte. Inizia il 1° gennaio seguente l’inizio della legislatura del Consiglio nazionale.

2 L’Incaricato può disdire il rapporto di lavoro per la fine di un mese con preavviso di sei mesi. In singoli casi, la Commissione giudiziaria può accordare all’Incaricato un termine di preavviso più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

3 L’Assemblea federale plenaria può destituire l’Incaricato prima della scadenza del mandato se questi:

  • a.

    intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o

  • b.

    ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

In breve

La durata del mandato dell’Incaricato o dell’Incaricata è di quattro anni e può essere rinnovata due volte. L’articolo disciplina anche la cessazione anticipata.

Che cosa significa per me?

Per Lei questo articolo non ha un’importanza diretta; garantisce l’indipendenza della vigilanza.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.