Testo di leggeStato: 7 luglio 2025
L’azione penale si prescrive in cinque anni.
Fonte: Versione ufficiale su Fedlex
Art. 66 LPD
L’azione penale si prescrive in cinque anni.
L’azione penale si prescrive in cinque anni.
Un’infrazione può essere perseguita fino a cinque anni dopo il fatto, ma il termine per sporgere querela è di soli tre mesi dalla conoscenza.
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