Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 67 LPD

Conclusione di trattati internazionali

Capitolo 9: Conclusione di trattati internazionali

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti:

  • a.

    la cooperazione internazionale tra le autorità incaricate della protezione dei dati;

  • b.

    il riconoscimento reciproco della protezione adeguata nel caso di comunicazione di dati personali all’estero.

In breve

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla collaborazione tra autorità di protezione dei dati e sul reciproco riconoscimento di una protezione adeguata.

Che cosa significa per me?

Tali accordi facilitano lo scambio di dati con altri Stati senza ridurre la protezione.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.