Testo di leggeStato: 7 luglio 2025
Se la ricusazione dell’Incaricato è contestata, decide il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati.
Fonte: Versione ufficiale su Fedlex
Art. 47a LPD
Se la ricusazione dell’Incaricato è contestata, decide il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati.
Se è controverso se l’Incaricato o l’Incaricata debba ricusarsi, decide il Tribunale amministrativo federale.
In caso di parzialità esiste una procedura disciplinata.
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