Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 47 LPD

Attività accessorie

Capitolo 7: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenzaSezione 1: Organizzazione

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 L’Incaricato non può esercitare alcuna attività accessoria.

2 La Commissione giudiziaria può autorizzare l’Incaricato a esercitare un’attività accessoria sempreché non siano pregiudicati il pieno adempimento della funzione, nonché l’indipendenza e la reputazione dell’IFPDT. La decisione è pubblicata.

In breve

Le attività accessorie sono di principio vietate. La Commissione giudiziaria può autorizzarle in via eccezionale.

Che cosa significa per me?

Anche questa regola garantisce l’indipendenza.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.