Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 14 LPD

Rappresentante

Capitolo 2: Disposizioni generaliSezione 2: Trattamento da parte di titolari privati con sede o domicilio all’estero

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 I titolari privati del trattamento con sede o domicilio all’estero designano un rappresentante in Svizzera se trattano dati personali concernenti persone in Svizzera e il trattamento:

  • a.

    è legato a un’offerta di merci o prestazioni o finalizzato a porre sotto osservazione il comportamento di dette persone;

  • b.

    è un trattamento su grande scala;

  • c.

    è un trattamento periodico; e

  • d.

    comporta un rischio elevato per la personalità delle persone interessate.

2 Il rappresentante funge da interlocutore per le persone interessate e l’IFPDT.

3 Il titolare del trattamento pubblica il nome e l’indirizzo del rappresentante.

In breve

Le aziende estere che trattano su vasta scala e regolarmente dati di persone in Svizzera, generando un rischio elevato, devono designare una rappresentanza in Svizzera.

Che cosa significa per me?

Se esiste una rappresentanza in Svizzera, può rivolgersi a questa con la Sua richiesta: nome e indirizzo devono essere pubblicati.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.