Corso rapido sulla legge · Parte 12 di 12
Riepilogo e dove trovare aiuto
A conclusione del corso intensivo riassumiamo l’essenziale e mostriamo a chi può rivolgersi in caso di problemi.
L’essenziale in breve
- La LPD protegge le persone fisiche e si applica ai privati e agli organi federali; per le autorità cantonali e comunali vale il diritto cantonale.
- Il consenso non è di principio necessario. Determinanti sono i principi dell’art. 6; il consenso è uno dei vari motivi giustificativi (art. 31).
- Le imprese devono informarla (art. 19), proteggere i suoi dati (art. 8) e notificare all’IFPDT le violazioni gravi dei dati (art. 24).
- Ha diritto all’accesso (art. 25), alla consegna (art. 28), alla rettifica e alla cancellazione (art. 32) nonché all’opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b).
- Per i trasferimenti all’estero occorrono una protezione adeguata o garanzie (art. 16 e 17).
- Le e-mail e gli SMS pubblicitari richiedono di regola il suo consenso preventivo (art. 3 cpv. 1 lett. o LCSl).
Come procedere in caso di problemi
- Scrivere direttamente all’impresa: formuli la sua richiesta per iscritto e ne conservi una copia. Annoti la data; per un’informazione vale di regola un termine di 30 giorni.
- Sollecitare: se non riceve risposta, fissi un breve termine supplementare.
- Denuncia all’IFPDT: in caso di violazioni da parte di imprese o organi federali può informare l’IFPDT (art. 49). Questi decide autonomamente se aprire un’inchiesta. Lei non è parte del procedimento (art. 52 cpv. 2), ma viene informato sulle misure adottate e sull’esito.
- Autorità di vigilanza cantonale sulla protezione dei dati: se si tratta di un Comune, di una scuola pubblica o di un ufficio cantonale, è competente l’incaricata o l’incaricato della protezione dei dati del suo Cantone.
- Azione civile: per ottenere una cancellazione, un divieto di trattamento o un risarcimento del danno, Le è aperta la via civile (art. 32 LPD, art. 28 segg. CC). Di regola il procedimento inizia davanti all’autorità di conciliazione.
- Querela: determinate violazioni intenzionali, ad esempio un’informazione falsa, sono punibili su querela (art. 60–62). La querela va presentata alle autorità cantonali di perseguimento penale entro tre mesi dal giorno in cui Le è noto l’autore (art. 31 CP).
Altri servizi di riferimento
- Pubblicità indesiderata: Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
- Truffe informatiche e phishing: Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) nonché, in caso di danni, la polizia.
- Consulenza legale: avvocate e avvocati, assicurazioni di protezione giuridica od organizzazioni dei consumatori.
I suoi strumenti: Chiedere informazioni, Calcolare i termini e Denuncia all’IFPDT.