Corso rapido sulla legge · Parte 6 di 12
Protezione dei dati nel marketing digitale
Per la pubblicità non vale soltanto la LPD. Regole importanti figurano anche nella legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) e nella legge sulle telecomunicazioni (LTC).
Pubblicità via e-mail e SMS
La pubblicità di massa via e-mail, SMS o messenger è ammessa solo con il suo consenso preventivo (art. 3 cpv. 1 lett. o LCSl). Ogni messaggio deve indicare correttamente il mittente e segnalare una possibilità semplice e gratuita di disiscriversi.
Vale un’eccezione per i clienti: chi, al momento dell’acquisto, ha fornito i propri dati di contatto ed è stato informato della possibilità di rifiutare, può ricevere pubblicità per prodotti o servizi propri analoghi – finché non si disiscrive.
Telemarketing
Se la sua iscrizione nell’elenco telefonico è contrassegnata da un asterisco (*), le chiamate pubblicitarie a quel numero non sono ammesse (art. 3 cpv. 1 lett. u LCSl). Può far apporre l’asterisco dal suo operatore telefonico.
Cookie e tracciamento
La Svizzera non conosce un obbligo generale di consenso per i cookie. I gestori di siti web devono però informarla sul trattamento e sul suo scopo e segnalarle che può rifiutarlo (art. 45c LTC). Valgono inoltre i principi della LPD: vincolo dello scopo, proporzionalità e trasparenza. Molti siti web svizzeri mostrano comunque un banner di consenso, perché si rivolgono anche a utenti nell’UE, dove valgono regole più severe.
Pubblicità personalizzata e profilazione
Se i dati sul suo comportamento di navigazione e d’acquisto vengono analizzati per prevedere le sue preferenze, si tratta di una profilazione (art. 5 lett. f). Se tale combinazione permette di valutare aspetti essenziali della sua personalità, si tratta di una profilazione a rischio elevato; se l’impresa si fonda a tal fine su un consenso, questo deve essere esplicito (art. 6 cpv. 7). Se si oppone esplicitamente all’uso dei suoi dati a scopo pubblicitario, l’impresa non può continuare a utilizzarli a tal fine senza un motivo giustificativo (art. 30 cpv. 2 lett. b).
Cosa può fare
- Si disiscriva tramite il link di disiscrizione.
- Si opponga per iscritto all’uso pubblicitario e chieda la cancellazione dei suoi dati di contatto.
- Chieda con una domanda d’accesso da dove un’impresa ha ottenuto il suo indirizzo (art. 25 cpv. 2 lett. e).
- Faccia apporre l’asterisco nell’elenco telefonico.
- Può segnalare la pubblicità indesiderata alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Modelli: Accesso e Cancellazione – al testo di legge: art. 30 LPD.